Art. 7.
                         Revisori dei Conti
 
   Allo scopo di  assicurare  il  controllo  amministrativo-contabile
nella  fase  di  liquidazione dell'ARAPIS, il Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della  stessa,  provvede,  entro
dieci  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,
alla nomina del collegio dei Revisori dei Conti dell'ARAPIS.
   Esso e' composto di tre membri  scelti  tra  dipendenti  regionali
esperti  in  materia  e dotati di specifica professionalita' in campo
giuridico, amministrativo e finanziario-contabile.
   Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete, a carico
dell'ARAPIS il compenso mensile previsto  dall'art.  1,  comma  terzo
della L.R. 21 maggio 1992, n. 36.