Art. 7. Revisori dei Conti Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile nella fase di liquidazione dell'ARAPIS, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del collegio dei Revisori dei Conti dell'ARAPIS. Esso e' composto di tre membri scelti tra dipendenti regionali esperti in materia e dotati di specifica professionalita' in campo giuridico, amministrativo e finanziario-contabile. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete, a carico dell'ARAPIS il compenso mensile previsto dall'art. 1, comma terzo della L.R. 21 maggio 1992, n. 36.