Art. 2.
                       Applicazione normativa
 
   Per  consentire  l'attuazione  degli   interventi   previsti   nel
precedente  art.  1, trova aplicazione, per l'anno 1993, la normativa
contenuta nell'art. 2 della L.R. 22 dicembre 1992, n. 97.
   Per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13  della  L.R.
22 luglio 1987, n. 43, si applica il disposto di cui all'art. 5 della
L.R. 1› agosto 1991, n. 41.