Art. 2. Applicazione normativa Per consentire l'attuazione degli interventi previsti nel precedente art. 1, trova aplicazione, per l'anno 1993, la normativa contenuta nell'art. 2 della L.R. 22 dicembre 1992, n. 97. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13 della L.R. 22 luglio 1987, n. 43, si applica il disposto di cui all'art. 5 della L.R. 1 agosto 1991, n. 41.