Art. 3. Norma finanziaria All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1993, in L. 840.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio: Cap. 323000 fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti in diminuzione L. 840.000.000; Cap. 092323 interventi di promozione e sostegno alla pratica sportiva e fisico-ricreativa, Titolo IV; interventi in favore delle Societa' ed Associazioni Sportive che promuovono lo sport in favore degli handicappati: L.R. 18 dicembre 1990, n. 99, limitatamente a L. 60.000.000 della disponibilita' dei fondi del Titolo IV - Fondi regionali in aumento L. 360.000.000; Cap. 092326 interventi per l'organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse promozionale, convegni, studi, strumentazione sportiva elettronica, ricerche, pubblicazioni in materia di Sport, premi di rappresentanza, risultati sportivi di particolare rilievo, Titolo V. interventi per studi, ricerche e strumentazione sportiva elettronica, limitatamente al 5% della disponibilita' dei fondi del Titolo V - Fondi regionali in aumento L. 480.000.000. Lo stanziamento della partita n. 2 dell'elenco 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1993, e' ridotto di L. 840 milioni.