Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
determinato,  per  l'anno  1993,  in  L.  840.000.000,  si   provvede
introducendo  le  seguenti  variazioni,  per  competenza e per cassa,
nello stato di previsione della spesa del bilancio  per  il  medesimo
esercizio:
    Cap. 323000
     fondo  globale  occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a
nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti  spese   correnti   in
diminuzione L. 840.000.000;
    Cap. 092323
     interventi  di  promozione  e  sostegno  alla pratica sportiva e
fisico-ricreativa, Titolo IV;
     interventi in favore delle Societa' ed Associazioni Sportive che
promuovono lo sport in favore degli handicappati:  L.R.  18  dicembre
1990,  n.  99, limitatamente a L. 60.000.000 della disponibilita' dei
fondi del Titolo IV - Fondi regionali in aumento L. 360.000.000;
    Cap. 092326
     interventi per l'organizzazione di manifestazioni  di  rilevante
interesse  promozionale,  convegni,  studi,  strumentazione  sportiva
elettronica, ricerche, pubblicazioni in materia di  Sport,  premi  di
rappresentanza, risultati sportivi di particolare rilievo, Titolo V.
     interventi   per   studi,  ricerche  e  strumentazione  sportiva
elettronica, limitatamente al 5% della disponibilita' dei  fondi  del
Titolo V - Fondi regionali in aumento L. 480.000.000.
   Lo  stanziamento  della  partita  n.  2  dell'elenco 3 allegato al
bilancio di previsione dell'esercizio 1993,  e'  ridotto  di  L.  840
milioni.