Art. 2. La regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle Cooperative di Garanzia dei commercianti, operanti nel suo territorio con un numero di soci non inferiore a 100, con la concessione di un contributo in misura massima pari a due volte, rispetto alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente a quello della domanda, dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo, tenuto conto dello stanziamento in bilancio. In caso di aumento dell'entita' delle quote sociali, la norma di cui al comma precedente si applica sulla differenza tra le nuove e le vecchie quote sociali. La percentuale del contributo deve, comunque, essere uguale per tutti i beneficiari. Per Cooperativa di garanzia tra commercianti si intende quella costituita tra esercenti il commercio, in sede fissa o ambulante, gruppi di acquisto, gruppi di vendita, rappresentanti di commercio e titolari di esercizi pubblici. La somma dei contributi annui, di cui ai commi precedenti non puo', comunque, superare, per ciascuna Cooperativa L. 600.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981. Gli interessi sui contributi sono utilizzati per le spese di gestione.