Art. 2.
 
   La regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale
delle Cooperative di Garanzia  dei  commercianti,  operanti  nel  suo
territorio  con  un  numero  di  soci  non  inferiore  a  100, con la
concessione di un contributo in misura  massima  pari  a  due  volte,
rispetto   alle   quote  sociali  effettivamente  versate  nel  corso
dell'anno  precedente  a  quello  della   domanda,   dedotte   quelle
rimborsate  nello  stesso periodo, tenuto conto dello stanziamento in
bilancio.
   In  caso  di aumento dell'entita' delle quote sociali, la norma di
cui al comma precedente si applica sulla differenza tra le nuove e le
vecchie quote sociali.
   La percentuale del contributo deve, comunque,  essere  uguale  per
tutti i beneficiari.
   Per  Cooperativa  di  garanzia  tra commercianti si intende quella
costituita tra esercenti il commercio, in  sede  fissa  o  ambulante,
gruppi  di acquisto, gruppi di vendita, rappresentanti di commercio e
titolari di esercizi pubblici.
   La somma dei contributi annui, di  cui  ai  commi  precedenti  non
puo',  comunque,  superare,  per  ciascuna Cooperativa L. 600.000.000
partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981.
   Gli interessi sui contributi  sono  utilizzati  per  le  spese  di
gestione.