Art. 3. Le domande di concessione del contributo, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere indirizate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate dei seguenti documenti: a) copia dello Statuto se non fornito in precedenza o se modificato; b) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci; c) relazione del Collegio dei revisori dei Conti; d) dichiarazione indicante il numero complessivo dei soci; e) elenco soci, con l'indicazione delle quote di capitale sociale effettivamente versate, di quelle rimborsate e di quelle eventualmente adeguate alle variazioni dell'entita' delle singole quote nell'anno precedente; f) certificazione antimafia. La concessione e la liquidazione del contributo spettano alla giunta regionale.