Art. 3.
 
   Le  domande  di concessione del contributo, da presentare entro il
31 maggio di ogni anno, devono essere indirizate al Presidente  della
Giunta regionale e devono essere corredate dei seguenti documenti:
     a)  copia  dello  Statuto  se  non  fornito  in  precedenza o se
modificato;
     b)  copia  del  bilancio  consuntivo   dell'esercizio   decorso,
regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
     c) relazione del Collegio dei revisori dei Conti;
     d) dichiarazione indicante il numero complessivo dei soci;
     e)  elenco  soci,  con  l'indicazione  delle  quote  di capitale
sociale effettivamente versate, di  quelle  rimborsate  e  di  quelle
eventualmente  adeguate  alle  variazioni  dell'entita' delle singole
quote nell'anno precedente;
     f) certificazione antimafia.
   La concessione e la  liquidazione  del  contributo  spettano  alla
giunta regionale.