Art. 4.
 
   Le  Cooperative che intendono fruire dei contributi previsti dalla
presente legge, devono prevedere, in particolare, nei  loro  statuti,
le seguenti norme:
     a)  ciascun  socio  deve  sottoscrivere  e  versare una quota di
almeno L. 50.000;
     b) il Consiglio di amministrazione puo' avere una durata massima
di anni 3;
     c) il Collegio sindacale deve essere composto da membri iscritti
nei registri dei revisori dei conti previsti dalle norme vigenti.  La
stessa norma si applica alle Societa' di partecipazione delle Cooper-
ative;
     d) in caso di scioglimento della Societa', i fondi devono essere
devoluti secondo le norme in materia di societa' cooperative.
   Le  Cooperative  gia'  esistenti,  per godere dei benefici, devono
uniformare i loro statuti a  quanto  stabilito  in  questo  articolo,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.