Art. 4. Le Cooperative che intendono fruire dei contributi previsti dalla presente legge, devono prevedere, in particolare, nei loro statuti, le seguenti norme: a) ciascun socio deve sottoscrivere e versare una quota di almeno L. 50.000; b) il Consiglio di amministrazione puo' avere una durata massima di anni 3; c) il Collegio sindacale deve essere composto da membri iscritti nei registri dei revisori dei conti previsti dalle norme vigenti. La stessa norma si applica alle Societa' di partecipazione delle Cooper- ative; d) in caso di scioglimento della Societa', i fondi devono essere devoluti secondo le norme in materia di societa' cooperative. Le Cooperative gia' esistenti, per godere dei benefici, devono uniformare i loro statuti a quanto stabilito in questo articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.