IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Abruzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarieta' umana e sociale, nonche' di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuabili all'interno della collettivita' abruzzese. 2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalita' nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale. 3. Determina, altresi', le modalita' di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all'esercizio delle funzioni previste dalla Conferenza di cui al successivo art. 8.