Art. 10. Formazione 1. la Giunta regionale istituisce o promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale. 2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per l'intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalita' di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione. 3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo e' finalizzata agli obiettivi di cui all'art. 1 della legge n. 266/1991, al precedente art. 3 ed alle attivita' specifiche dei volontari medesimi. L'utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione di esercizio professionale, ma da' titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge. 4. La gestione dei corsi e' affidata alle stesse Associazioni - di cui all'art. 5 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845 ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andra' affidata ad un Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.