Art. 10.
                             Formazione
 
   1.  la  Giunta  regionale  istituisce  o promuove l'istituzione di
corsi di formazione e aggiornamento  professionale  per  i  volontari
aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale.
   2.  Le  iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei
limiti  delle  risorse  disponibili  per  l'intero   comparto   della
formazione   professionale,   sono   attivate   su   proposte   delle
Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere  della
conferenza  di  cui  al  precedente  art.  8, e vanno formulate con i
criteri, i termini e le modalita' di cui alle leggi ed ai regolamenti
in materia di formazione.
   3.  La  partecipazione  dei  volontari ai corsi di cui al presente
articolo e' finalizzata agli obiettivi di cui all'art. 1 della  legge
n.  266/1991,  al  precedente art. 3 ed alle attivita' specifiche dei
volontari medesimi. L'utile partecipazione di tali corsi non comporta
il   conseguimento   di   titoli   di   abilitazione   di   esercizio
professionale, ma da' titolo al rilascio di un attestato di frequenza
valido solo agli effetti della presente legge.
   4. La gestione dei corsi e' affidata alle stesse Associazioni - di
cui  all'art.  5  della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845 ed alle
norme regionali vigenti  -  se  hanno  tra  gli  scopi  statutari  la
formazione  dei  propri  associati,  altrimenti andra' affidata ad un
Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.