Art. 11.
                             Convenzioni
 
   1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge
la Regione, gli Enti Locali,  le  ULSS  e  gli  altri  Enti  pubblici
nell'ambito  delle  rispettive  competenze  possono  stipulare con le
Organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  Registro   Regionale
apposite  convenzioni, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  della
presente legge.
   2. Lo schema tipo di convenzione dovra' indicare:
    la descrizione degli obblighi delle parti;
    la durata del rapporto convenzionale;
    le  modalita'  di  verifica  periodica  della prestazione oggetto
della convenzione;
    le modalita' del rimborso - da parte dell'Ente - delle spese vive
sostenute dall'Organizzazione, adeguatamente documentate;
    gli oneri a carico dell'Ente relativi alla copertura assicurativa
di cui al decreto del Ministero dell'Industria 14 febbraio  1992  per
il  periodo di effettivo espletamento delle attivita' convenzionate e
limitatamente alle quote relative ai volontari realmente impegnati;
    il diritto all'informazione e le modalita', per i  volontari,  di
accesso  e  di  uso  della  documentazione  e  delle sedi dei servizi
coinvolti nell'intervento;
    l'individuazione delle specifiche attivita' di volontariato e dei
relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione  e
delle finalita' statutarie dell'Organizzazione;
    le  condizioni  di  salvaguardia  dell'autonomia  organizzativa e
metodologica del volontariato, nel  rispetto  delle  finalita'  della
Regione e della liberta' dei soggetti destinatari;
   l'elenco  delle  strutture  immmobiliari e degli strumenti che gli
Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni.
   3. Qualora si presenti la necessita' di  operare  una  scelta  fra
piu' organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione
avente il medesimo oggetto occorre valutare:
     a)  se  l'organizzazione,  per numero di convenzioni gia' stipu-
late,  numero  di  aderenti  impegnati  nell'attivita',  livello   di
strutture   e   mezzi   strumentali   a  disposizione,  puo'  fornire
prestazioni adeguate;
     b)  vicinanza  delle  strutture  operative   dell'organizzazione
rispetto all'utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.