Art. 11. Convenzioni 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge la Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell'ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Lo schema tipo di convenzione dovra' indicare: la descrizione degli obblighi delle parti; la durata del rapporto convenzionale; le modalita' di verifica periodica della prestazione oggetto della convenzione; le modalita' del rimborso - da parte dell'Ente - delle spese vive sostenute dall'Organizzazione, adeguatamente documentate; gli oneri a carico dell'Ente relativi alla copertura assicurativa di cui al decreto del Ministero dell'Industria 14 febbraio 1992 per il periodo di effettivo espletamento delle attivita' convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari realmente impegnati; il diritto all'informazione e le modalita', per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell'intervento; l'individuazione delle specifiche attivita' di volontariato e dei relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle finalita' statutarie dell'Organizzazione; le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalita' della Regione e della liberta' dei soggetti destinatari; l'elenco delle strutture immmobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni. 3. Qualora si presenti la necessita' di operare una scelta fra piu' organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare: a) se l'organizzazione, per numero di convenzioni gia' stipu- late, numero di aderenti impegnati nell'attivita', livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, puo' fornire prestazioni adeguate; b) vicinanza delle strutture operative dell'organizzazione rispetto all'utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.