Art. 12. Norma transitoria 1. Le organizzazioni di volontariato gia' iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. n. 32/1987, forniscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante autocertificazione del legale rappresentante la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 per la conseguente conferma dell'iscrizione del nuovo albo regionale, conservando l'anzianita' maturata.