Art. 12.
                          Norma transitoria
 
   1.  Le  organizzazioni  di  volontariato  gia'  iscritte  all'Albo
Regionale istituito ai sensi della L.R. n. 32/1987, forniscono, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  mediante
autocertificazione  del  legale  rappresentante  la dimostrazione del
possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 per la conseguente
conferma  dell'iscrizione  del  nuovo  albo  regionale,   conservando
l'anzianita' maturata.