Art. 13.
                            Norma finale
 
   1.  Sono  fatte  salve,  ai  sensi  dell'art.  13  della  legge n.
266/1991,  le  vigenti  normative  regionali   sulle   attivita'   di
volontariato in materia di protezione civile.
   2.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge si applicano le
norme di cui alla L.R. 11 agosto 1991, n. 266.