Art. 13. Norma finale 1. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 266/1991, le vigenti normative regionali sulle attivita' di volontariato in materia di protezione civile. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L.R. 11 agosto 1991, n. 266.