Art. 14.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge  per
il funzionamento degli Organi di cui agli articoli 8 e 9 si fa fronte
con  gli  stanziamenti  gia'  iscritti,  rispettivamente, ai capitoli
11425 e 11430 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
1993.
   2.  Negli  anni  successivi  la  spesa  grava  sui  corrispondenti
capitoli dei pertinenti bilanci.