Art. 14. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il funzionamento degli Organi di cui agli articoli 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti gia' iscritti, rispettivamente, ai capitoli 11425 e 11430 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993. 2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.