Art. 3. Campo di attivita' 1. Le finalita' di cui all'art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di attivita': a) le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi soci-assistenziali, socio-sanitari, e socio educativi. b le finalita' di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualita' della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente nonche' alla protezione del paesaggio e della natura; c) le finalita' di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attivita' ad esso connesse.