Art. 3.
                         Campo di attivita'
 
   1. Le finalita' di cui all'art. 1 della presente  legge  attengono
principalmente ai seguenti campi di attivita':
     a)  le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel
campo degli interventi soci-assistenziali,  socio-sanitari,  e  socio
educativi.
     b  le  finalita'  di  carattere  civile  sono quelle relative al
miglioramento della qualita' della vita, alla promozione dei  diritti
delle  persone,  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  dell'ambiente
nonche' alla protezione del paesaggio e della natura;
     c) le finalita' di carattere culturale sono quelle relative alla
tutela e valorizzazione della  cultura,  del  patrimonio  storico  ed
artistico  e  alla  promozione  e  sviluppo  delle  attivita' ad esso
connesse.