Art. 4. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale. 2. L'iscrizione nel registro e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. L'istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 266/1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle altre strutture organizzative competenti in materia. 4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonche' dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente quello della richiesta. Essa deve contenere: la chiara indicazione dell'ambito di attivita' prevalente; la relazione delle attivita' programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell'ambito del territorio regionale; l'indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all'interno dell'organizzazione; l'elenco dell'eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'organizzazione; l'elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attivita'. 6. Entro novanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione. 7. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e' pubblicato annualmente su apposito supplemento del B.U.R.A. Copia dell'elenco e' inviata all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12 della legge n. 266.