Art. 4.
                         Registro regionale
                delle organizzazioni di volontariato
 
   1. E' istituito il  registro  regionale  delle  organizzazioni  di
volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.
   2.   L'iscrizione   nel  registro  e'  disposta  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale.
   3.  L'istruttoria,  finalizzata   alla   verifica   per   ciascuna
Organizzazione  del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della
legge n. 266/1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta
che si avvale  delle  altre  strutture  organizzative  competenti  in
materia.
   4.  La  richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della
Giunta  regionale,  deve  essere   corredata   di   copia   dell'atto
costitutivo  e  dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonche'
dal rendiconto finanziario  dell'esercizio  precedente  quello  della
richiesta.
   Essa deve contenere:
    la chiara indicazione dell'ambito di attivita' prevalente;
    la  relazione  delle  attivita' programmate e svolte negli ultimi
due anni solari nell'ambito del territorio regionale;
    l'indicazione del numero degli aderenti e la loro  individuazione
e qualificazione, all'interno dell'organizzazione;
    l'elenco  dell'eventuale  personale  subordinato  e  autonomo del
quale si avvale l'organizzazione;
    l'elenco delle strutture e dei mezzi strumentali  utilizzati  per
l'esercizio dell'attivita'.
   6.   Entro   novanta  giorni  dalla  data  di  acquisizione  della
richiesta, deve  essere  disposto  il  decreto  di  iscrizione  o  di
motivata non iscrizione.
   7.  L'elenco  delle  organizzazioni  di  volontariato iscritte nel
registro regionale e' pubblicato annualmente su apposito  supplemento
del  B.U.R.A. Copia dell'elenco e' inviata all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'art. 12 della legge n. 266.