Art. 5. Finanziamento delle Orgnizzazioni di Volontariato 1. Le organizzaioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attivita' dai proventi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 266/1991. 2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attivita' o progetti sulla base di apposite convenzioni. 3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento, previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 266/1991, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del Volontariato di cui al successivo art. 8. 4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, e' consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari.