Art. 5.
          Finanziamento delle Orgnizzazioni di Volontariato
 
   1. Le organizzaioni di volontariato traggono le risorse economiche
per  il  loro  funzionamento  e  per  lo  svolgimento  di  specifiche
attivita' dai proventi di cui all'art. 5, comma  1,  della  legge  n.
266/1991.
   2.   I   contributi  erogati  da  pubbliche  Amministrazioni  sono
finalizzati esclusivamente al  sostegno  di  specifiche  attivita'  o
progetti sulla base di apposite convenzioni.
   3.  Per  quanto  concerne  la  disciplina  delle  altre  fonti  di
finanziamento,  previste  dall'art.  5,  comma  1,  della  legge   n.
266/1991,  la  Giunta  regionale emana un apposito atto di indirizzo,
sentita la Conferenza del Volontariato di cui al successivo art. 8.
   4. In nessun caso  e  in  nessun  modo,  neppure  forfettario,  e'
consentito  rimborsare  alle  Organizzazioni  di  Volontariato  spese
concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari.