Art. 6. C o n t r o l l i 1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro. 2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e su quella che intendono svolgere, nonche', entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale. 3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. 4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare: a) la regolarita' della contabilita'; b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione nel Registro regionale; c) l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato; d) il riscontro delle marginalita' delle attivita' commerciali e produttive eventualmente svolte; e ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo. 5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l'obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresi' i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti. 6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali datati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell'Organizzazione, di cui: uno rimane presso presso l'Organizzazione; uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall'iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta regionale; uno rimane agli atti della stessa Struttura per i successivi eventuali provvedimenti. 7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell'organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale. 8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell'ambito delle rispettive competenze.