Art. 6.
                          C o n t r o l l i
 
   1. Il Presidente della Giunta regionale esercita  le  funzioni  di
controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro.
   2.  Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta
regionale, entro il mese di aprile, copia dei  bilanci  preventivi  e
consuntivi,  una  dettagliata  relazione  sull'attivita'  svolta e su
quella che intendono svolgere, nonche',  entro  trenta  giorni  dalla
loro  adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla
documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione  al
registro regionale.
   3.  Il  Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione
del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
   4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture  amministrative
competenti per materia, visite ispettive per accertare:
     a) la regolarita' della contabilita';
     b)   la   permanenza   dei   requisiti  che  hanno  dato  titolo
all'iscrizione nel Registro regionale;
     c) l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato;
     d) il riscontro delle marginalita' delle attivita' commerciali e
produttive eventualmente svolte;
     e ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
   5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno
l'obbligo di mettere a disposizione tutti i libri,  i  registri  e  i
documenti  e  di  fornire  altresi'  i  dati,  le  informazioni  e  i
chiarimenti richiesti.
   6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale,  stilato
in tre originali datati e sottoscritti da chi effettua il controllo e
dal legale rappresentante dell'Organizzazione, di cui:
    uno rimane presso presso l'Organizzazione;
    uno  viene  trasmesso, corredato della relazione della competente
Struttura organizzativa in ordine alla  proposta  di  conferma  o  di
cancellazione dall'iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta
regionale;
    uno  rimane  agli  atti  della  stessa Struttura per i successivi
eventuali provvedimenti.
   7.  Nel  processo  verbale  devono  essere  trascritte   eventuali
osservazioni  formulate dal Legale rappresentante dell'organizzazione
ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della  Giunta
regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale.
   8.   Le  visite  ispettive  previste  dal  presente  articolo  non
pregiudicano il potere di vigilanza spettante  agli  Enti  locali  ed
agli  altri  Enti  pubblici,  ivi comprese le ULSS, nell'ambito delle
rispettive competenze.