Art. 8.
                Conferenza regionale del volontariato
 
   1.  Ai  fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle
organizzazioni  di  volontariato   ed   assicurare   la   trasparenza
dell'applicazione  della  presente  legge,  e'  costituita  presso la
Presidenza  della  Giunta  regionale,  la  Conferenza  regionale  del
volontariato.
   2.   La   Conferenza   e'   composta   di  dodici  componenti,  in
rappresentanza di tutti i campi di attivita' previsti dal  precedente
art.  3,  nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, di cui:
    n. 8 tra i designati delle articolazioni a  livello  regionale  e
nazionale   delle   Organizzazioni   di   volontariato  (federazioni,
movimenti, coordinamenti) che  raggruppino  almeno  sei  associazioni
iscritte nel registro della Regione;
    n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello
stesso Registro.
   3.  L'insediamento  della  Conferenza avra' luogo entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.
   5. La Conferenza elegge nel proprio seno  un  Presidente,  che  la
convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.
   6.  Le  sedute  di  norma  hanno cadenza almeno quadrimestrale con
ordine del giorno predisposto dal Presidente che  nomina  i  relatori
degli argomenti posti in discussione.
   7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata
richiesta  i  2/3  dei  componenti. La riunione deve aver luogo entro
dieci giorni dalla richiesta.
   8.  I  compiti  di  segreteria   sono   svolti   dalla   Struttura
organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta
regionale.
   9.  Ai  componenti  della Conferenza spetta il rimborso delle sole
spese di trasporto  secondo  le  disposizioni  dell'art.  2,  secondo
comma, della L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.
   10.  La  Conferenza,  su  richiesta  del  Presidente  della giunta
regionale, esprime pareri obbligatori:
    su proposte di legge,  programmi  e  direttive,  elaborate  dalla
Regione  sulle  materie  che  interessano i campi di intervento delle
Organizzazioni di volontariato;
    sulle istanze di  istituzioni  dei  Centri  di  servizio  di  cui
all'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991;
    sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro
regionale;
    sui  progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte
nel Registro;
    sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.
   11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al  Presidente  della
Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per:
    far conoscere le attivita' svolte dalle Organizzazioni;
    la  promozione  e  lo sviluppo del volontariato in collaborazione
con i Centri di servizio;
    puo'  promuovere  analisi   e   ricerche   sull'andamento   delle
convenzioni  tra Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il
conseguimento delle reciproche finalita'.
   12. La Conferenza,  infine,  sulla  base  delle  risultanze  delle
indagini conoscitive proposte:
    predispone  la  redazione di un rapporto annuale sul volontariato
in Abruzzo;
    verifica  la  esigenza  delle  organizzazioni   di   volontariato
fornendo alle stesse attivita' di consulenza.