Art. 8. Conferenza regionale del volontariato 1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell'applicazione della presente legge, e' costituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato. 2. La Conferenza e' composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi di attivita' previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui: n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel registro della Regione; n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso Registro. 3. L'insediamento della Conferenza avra' luogo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni. 5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti. 6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione. 7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta. 8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. 9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 2 febbraio 1988, n. 15. 10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della giunta regionale, esprime pareri obbligatori: su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di volontariato; sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991; sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro regionale; sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro; sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione. 11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per: far conoscere le attivita' svolte dalle Organizzazioni; la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio; puo' promuovere analisi e ricerche sull'andamento delle convenzioni tra Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle reciproche finalita'. 12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive proposte: predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in Abruzzo; verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attivita' di consulenza.