Art. 9.
                           Partecipazione
 
   1.   Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  avvalendosi  della
conferenza, indice, almeno  una  volta  ogni  due  anni,  l'Assemblea
regionale  delle  Organizzazioni  di  volontariato per la valutazione
degli indirizzi  regionali  in  ordine  alle  politiche  sociali,  ai
rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su quanto
previsto dal precedente art. 3.
   2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla
pubblicazione degli atti dell'Assemblea sono a carico della Regione.