Art. 9. Partecipazione 1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta ogni due anni, l'Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3. 2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti dell'Assemblea sono a carico della Regione.