Art. 2.
 
   Il  secondo  comma dell'art. 2 della L.R. 6 agosto 1992, n. 76, e'
sostituito dal seguente: "I compensi di cui al precedente art. 1  non
sono  dovuti  nel  caso  che l'incarico sia svolto durante il normale
orario di servizio e sono aggiornati annualmente  in  relazione  alle
variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita".