Art. 2. Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 6 agosto 1992, n. 76, e' sostituito dal seguente: "I compensi di cui al precedente art. 1 non sono dovuti nel caso che l'incarico sia svolto durante il normale orario di servizio e sono aggiornati annualmente in relazione alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita".