Art. 2. L'art. 15 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 93 e' cosi' sostituito: "Il Servizio del genio civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione. Il controllo di cui al comma precedente e' effettuato mediante il metodo a campione secondo le percentuali fissate al successivo terzo comma per ciascuna delle seguenti categorie: A - nuove costruzioni in muratura; B - sopraelevazione, riparazione, ampliamento, consolidamento e ristrutturazione, nonche' adeguamento e miglioramento sismico di edifici di qualsiasi struttura e consistenza; C - nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato, normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati di predetti materiali o pannelli portanti. Al fine di realizzare un controllo piu' aderente alle diverse tipologie di nuove costruzioni a struttura intelaiata, la categoria C e' distinta nelle sottocategorie: C1 - nuove costruzioni pluripiano con volumetrie superiori a 5.000 mq; C2 - nuove costruzioni pluripiano con volumetrie inferiori a 5.000 mq; D - altre nuove opere e costruzioni non classificabili nelle precedenti categorie. L'estrazione dei campioni avra' luogo distintamente per i tre campi di indagini e per le categorie di cui al primo comma del presente articolo, cumulando le situazioni presenti in tutti i comuni e mediante l'impiego di un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali, secondo le seguenti frequenze e sorteggi: a) per lavori non ancora iniziati, con controllo quindi limitato solo al progetto, i campioni verranno sorteggiati ogni mese sulla base della percentuale del 10% di tutti i progetti di cui risulta accettato il deposito nel mese precedente e per i quali non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori; b) per i lavori in corso di esecuzione i campioni verranno sorteggiati ogni tre mesi sulla base della percentuale del 10% di tutte le nuove opere e costruzioni interessate per le quali sono gia' trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori e per le quali questi non risultano ultimati; c) per lavori ultimati da non piu' di cinque anni, limitatamente a quelle nuove opere e costruzioni per le quali non sia ancora depositato il certificato di collaudo ai sensi del precedente art. 11, o di regolare esecuzione, ovvero non sia ancora stata comunicata l'autorizzazione di abitabilita' e usabilita', i campioni verranno sorteggiati ogni 12 mesi sulla base dell'1% di tutte le nuove opere e costruzioni. E' comunque eseguito un controllo almeno semestrale in ogni comune per ciascun campo di indagine. Nel caso in cui dalle dette percentuali dovessero risultare frazioni di unita', queste saranno sempre arrotondate per eccesso. Il sorteggio dei campioni e' effettuato presso i locali del Servizio del genio civile territorialmente competente a cura di questo e in seduta pubblica della quale viene dato pubblico avviso almeno cinque giorni prima, mediante affissione all'albo dello stesso Servizio oltre che con comunicazione ai locali Ordini e Collegi e alla Associazione dei costruttori. Delle operazioni di sorteggio viene redatto processo verbale, sottoscritto dal dirigente del Servizio del genio civile o da suo delegato, che provvede alle operazioni con altri due funzionari regionali che, designati dallo stesso dirigente, prestano assistenza nel procedimento. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il funzionario regionale meno elevato in grado o comunque meno anziano di servizio. Gli interessati alle pratiche sono informati, a mezzo di lettera raccomandata a cura del dirigente del Servizio del genio civile competente per territorio, sull'esito dei sorteggi, anche al fine di essere eventualmente invitati ad intervenire agli stessi controlli secondo le modalita' - di volta in volta - fissate dagli stessi tecnici incaricati del controllo. Dell'esito del controllo il servizio del genio civile da' sommaria comunicazione al committente anche per il necessario adeguamento alle eventuali prescrizioni. Indipendentemente dai controlli a campioni, il Servizio del genio civile puo' effettuare verifiche di conformita' sulle costruzioni in corso o ultimate, anche se sia stato redatto il certificato di collaudo, se prescritto, o sia redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, ogni qualvolta, a giudizio dell'ingegnere dirigente del Servizio, cio' sia ritenuto necessario o opportuno.