Art. 2.
 
   L'art. 15 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 93 e'  cosi'  sostituito:
"Il  Servizio  del  genio civile competente esercita il controllo sui
progetti depositati, sulle realizzazioni in  corso  d'opera  e  sulle
opere  ultimate  per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle
costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri
di progettazione e di esecuzione.
   Il controllo di cui al comma precedente e' effettuato mediante  il
metodo  a campione secondo le percentuali fissate al successivo terzo
comma per ciascuna delle seguenti categorie:
    A - nuove costruzioni in muratura;
    B - sopraelevazione, riparazione, ampliamento,  consolidamento  e
ristrutturazione,  nonche'  adeguamento  e  miglioramento  sismico di
edifici di qualsiasi struttura e consistenza;
    C - nuove costruzioni a struttura intelaiata in  cemento  armato,
normale  e  precompresso,  acciaio  o  sistemi  combinati di predetti
materiali o pannelli portanti. Al fine  di  realizzare  un  controllo
piu' aderente alle diverse tipologie di nuove costruzioni a struttura
intelaiata, la categoria C e' distinta nelle sottocategorie:
     C1  -  nuove  costruzioni  pluripiano con volumetrie superiori a
5.000 mq;
     C2 - nuove costruzioni pluripiano  con  volumetrie  inferiori  a
5.000 mq;
    D  -  altre  nuove  opere  e costruzioni non classificabili nelle
precedenti categorie.
   L'estrazione dei campioni avra'  luogo  distintamente  per  i  tre
campi  di  indagini  e  per  le  categorie  di cui al primo comma del
presente articolo, cumulando le situazioni presenti in tutti i comuni
e mediante l'impiego di un programma di calcolo per la generazione di
numeri casuali, secondo le seguenti frequenze e sorteggi:
     a) per lavori non ancora iniziati, con controllo quindi limitato
solo al progetto, i campioni verranno  sorteggiati  ogni  mese  sulla
base  della  percentuale  del  10% di tutti i progetti di cui risulta
accettato il deposito nel mese precedente e  per  i  quali  non  sono
ancora   trascorsi   trenta   giorni   dalla  data  di  comunicazione
dell'inizio dei lavori;
     b) per i lavori in  corso  di  esecuzione  i  campioni  verranno
sorteggiati  ogni  tre  mesi  sulla base della percentuale del 10% di
tutte le nuove opere e costruzioni interessate per le quali sono gia'
trascorsi trenta giorni dalla data di  comunicazione  di  inizio  dei
lavori e per le quali questi non risultano ultimati;
     c) per lavori ultimati da non piu' di cinque anni, limitatamente
a  quelle  nuove  opere  e  costruzioni  per  le quali non sia ancora
depositato il certificato di collaudo ai sensi  del  precedente  art.
11,  o di regolare esecuzione, ovvero non sia ancora stata comunicata
l'autorizzazione di abitabilita' e usabilita',  i  campioni  verranno
sorteggiati ogni 12 mesi sulla base dell'1% di tutte le nuove opere e
costruzioni.
   E' comunque eseguito un controllo almeno semestrale in ogni comune
per   ciascun  campo  di  indagine.  Nel  caso  in  cui  dalle  dette
percentuali dovessero risultare frazioni di  unita',  queste  saranno
sempre arrotondate per eccesso.
   Il  sorteggio  dei  campioni  e'  effettuato  presso  i locali del
Servizio del genio  civile  territorialmente  competente  a  cura  di
questo  e  in  seduta pubblica della quale viene dato pubblico avviso
almeno cinque giorni prima, mediante affissione all'albo dello stesso
Servizio oltre che con comunicazione ai locali  Ordini  e  Collegi  e
alla Associazione dei costruttori.
   Delle  operazioni  di  sorteggio  viene  redatto processo verbale,
sottoscritto dal dirigente del Servizio del genio  civile  o  da  suo
delegato,  che  provvede  alle  operazioni  con  altri due funzionari
regionali che, designati dallo stesso dirigente, prestano  assistenza
nel  procedimento.  Svolge la funzione di segretario verbalizzante il
funzionario regionale meno elevato in grado o comunque  meno  anziano
di servizio.
   Gli  interessati  alle pratiche sono informati, a mezzo di lettera
raccomandata a cura del  dirigente  del  Servizio  del  genio  civile
competente  per territorio, sull'esito dei sorteggi, anche al fine di
essere eventualmente invitati ad intervenire  agli  stessi  controlli
secondo  le  modalita'  -  di  volta  in volta - fissate dagli stessi
tecnici incaricati del controllo.
   Dell'esito del controllo il servizio del genio civile da' sommaria
comunicazione al committente anche per il necessario adeguamento alle
eventuali prescrizioni.
   Indipendentemente dai controlli a campioni, il Servizio del  genio
civile  puo' effettuare verifiche di conformita' sulle costruzioni in
corso o ultimate, anche  se  sia  stato  redatto  il  certificato  di
collaudo,  se  prescritto,  o  sia redatto il certificato di regolare
esecuzione da parte del  direttore  dei  lavori,  ogni  qualvolta,  a
giudizio  dell'ingegnere  dirigente  del  Servizio, cio' sia ritenuto
necessario o opportuno.