Art. 2.
 
   L'art. 2 della legge medesima, cosi' come modificata con la L.R. 8
gennaio 1993, n. 1, e' soppresso e sostituito dal seguente:
   "Le domande di contributo  vanno  indirizzate,  entro  il  termine
perentorio di giorni quindici dal verificarsi dell'evento calamitoso,
al  competente  settore  della  giunta  Regionale,  che  dispone  gli
opportuni accertamenti e che si avvale del Comitato  Tecnico  per  la
pesca  di cui all'art. 7 della L.R. 95/1982, integrato con esperti in
materia, per la valutazione dei danni.
   Le spese sostenute per la  riparazione  dei  danni  devono  essere
documentate  entro  il  termine  di  mesi  sei  dalla concessione del
contributo, a pena di revoca del medesimo".