Art. 2. L'art. 2 della legge medesima, cosi' come modificata con la L.R. 8 gennaio 1993, n. 1, e' soppresso e sostituito dal seguente: "Le domande di contributo vanno indirizzate, entro il termine perentorio di giorni quindici dal verificarsi dell'evento calamitoso, al competente settore della giunta Regionale, che dispone gli opportuni accertamenti e che si avvale del Comitato Tecnico per la pesca di cui all'art. 7 della L.R. 95/1982, integrato con esperti in materia, per la valutazione dei danni. Le spese sostenute per la riparazione dei danni devono essere documentate entro il termine di mesi sei dalla concessione del contributo, a pena di revoca del medesimo".