Art. 3.
 
   All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge
valutato,   per   l'anno   1993,   in  L.  200.000.000,  si  provvede
introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993:
    cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per  far  fronte
ad   oneri  conseguenti  a  nuovi  provvedimenti  legislativi"  -  in
diminuzione L. 200.000.000;
    cap. 072431 denominato "Contributi a favore di pescatori  singoli
o   associati  per  eventi  calamitosi  in  mare"  -  in  aumento  L.
200.000.000.
   La partita  n.  6  dell'elenco  n.  4  allegato  al  bilancio  per
l'esercizio 1993 e' ridotta di L. 200.000.000.
   Sul  fondo  di spesa di cui sopra sono disposti interventi anche a
fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e  per  i
quali sono state inoltrate istanze di contributo non ancora concesso.