Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993: cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi" - in diminuzione L. 200.000.000; cap. 072431 denominato "Contributi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare" - in aumento L. 200.000.000. La partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1993 e' ridotta di L. 200.000.000. Sul fondo di spesa di cui sopra sono disposti interventi anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate istanze di contributo non ancora concesso.