Art. 2. L'art. 16 - penultimo comma e' cosi' integrato: e' consentita la iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni previsto all'art. 15 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 alle Federazioni e alle Confederazioni delle Associazioni di Emigrati abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell'anzianita' triennale dalla costituzione, purche' le Associazioni aderenti siano iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni degli Emigrati o abbiano i requisiti per tale iscrizione.