Art. 2.
 
   L'art. 16 - penultimo comma e' cosi' integrato:
e' consentita la iscrizione  all'Albo  Regionale  delle  Associazioni
previsto  all'art.  15  della  L.R.  13  febbraio  1990,  n.  10 alle
Federazioni e alle  Confederazioni  delle  Associazioni  di  Emigrati
abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell'anzianita'
triennale  dalla costituzione, purche' le Associazioni aderenti siano
iscritte all'Albo  Regionale  delle  Associazioni  degli  Emigrati  o
abbiano i requisiti per tale iscrizione.