Art. 4.
 
   Al  primo  comma  dell'art.  20 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10
sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo  le  parole  "proprio  nucleo  familiare"  il  testo  e'   cosi'
modificato:
la  Giunta  Regionale  concede  un  contributo  "una tantum" in conto
capitale pari al  30%  della  spesa  su  un  importo  massimo  di  L.
100.000.000  per  l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del
35% su un importo  massimo  di  L.  50.000.000  nelle  altre  ipotesi
previste al primo comma, punto b) della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10.
   L'ultimo  comma del citato art. 20 della L.R. 13 febbraio 1990, n.
10 e' soppresso.