Art. 4. Al primo comma dell'art. 20 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "proprio nucleo familiare" il testo e' cosi' modificato: la Giunta Regionale concede un contributo "una tantum" in conto capitale pari al 30% della spesa su un importo massimo di L. 100.000.000 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di L. 50.000.000 nelle altre ipotesi previste al primo comma, punto b) della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10. L'ultimo comma del citato art. 20 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 e' soppresso.