Art. 5.
 
   L'art. 21 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 e' cosi' modificato:
Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare  nella  regione  Abruzzo
per  licenziamento,  mancato  rinnovo  del  contratto  di lavoro, per
infortunio professionale o malattia invalidante  ed  agli  immmigrati
extracomunitari  residenti  nel territorio abruzzese, si applicano le
riserve di alloggi di edilizia residenziale  pubblica  previste  agli
articoli 2 e 15 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55.