Art. 5. L'art. 21 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 e' cosi' modificato: Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella regione Abruzzo per licenziamento, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante ed agli immmigrati extracomunitari residenti nel territorio abruzzese, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste agli articoli 2 e 15 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55.