Art. 7.
 
   L'art. 25 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 e' cosi' modificato:
Le domande per accedere ai finanziamenti e alle provvidenze  previste
dall'art.19,   punti   a)   b)  d)  e)  vanno  inoltrate  all'Ufficio
Emigrazione della Giunta regionale che  acquisisce  il  parere  della
competente  Commissione  Consiliare  per le domande relative al punto
a).
   Il predetto parere viene reso dalla Commissione  Consiliare  entro
trenta giorni dalla richiesta.