Art. 7. L'art. 25 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 e' cosi' modificato: Le domande per accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste dall'art.19, punti a) b) d) e) vanno inoltrate all'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale che acquisisce il parere della competente Commissione Consiliare per le domande relative al punto a). Il predetto parere viene reso dalla Commissione Consiliare entro trenta giorni dalla richiesta.