Art. 2.
 
   All'onere  derivante  dall'applicazione  della   presente   legge,
valutato  per  l'anno 1993 in L. 50.000.000, si provvede introducendo
le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa  nello  stato
di previsione della spesa del medesimo esercizio:
    cap.  324000  denominato "Fondo globale occorrente per far fronte
ad oneri conseguenti a nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti
spese in conto capitale" - in diminuzione L. 50.000.000.
    cap.   12500   denominato  "Adesione  della  regione  Abruzzo  al
Consorzio di ricerca del Gran Sasso" - in aumento L. 50.000.000.
   2. La partita n. 6  dell'elenco  n.  4  allegato  al  bilancio  e'
corrispondentemente ridotta.