Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in L. 50.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio: cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale" - in diminuzione L. 50.000.000. cap. 12500 denominato "Adesione della regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso" - in aumento L. 50.000.000. 2. La partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio e' corrispondentemente ridotta.