Art. 3.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione Abruzzo.
   2. La presente legge regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 2 settembre 1993
 
                              DEL COLLE