Art. 10.
                        Abrogazione di norme
 
   1.  Sono  abrogate  la  legge  regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e la
legge regionale 30 dicembre 1982, n. 52. Esse peraltro continuano  ad
applicarsi,  ai  soli  fini  di  cui  all'art. 8, comma 4, fino al 31
dicembre 1993.