Art. 10. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate la legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e la legge regionale 30 dicembre 1982, n. 52. Esse peraltro continuano ad applicarsi, ai soli fini di cui all'art. 8, comma 4, fino al 31 dicembre 1993.