Art. 11.
                          Norma transitoria
 
   1. In sede di prima applicazione l'individuazione dei tracciati di
cui all'art. 4, primo comma, avviene entro il 31 dicembre 1993.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 18 dicembre 1992
 
                               FERRERO