Art. 11. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione l'individuazione dei tracciati di cui all'art. 4, primo comma, avviene entro il 31 dicembre 1993. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 18 dicembre 1992 FERRERO