Art. 2. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l'inversione di marcia nonche' le piazzuole di intersecazione. 2. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.