Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  la  circolazione  dei   mezzi
motorizzati  nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private,
anche  a  fondo  naturale   o   stabilizzato,   intendendo   elementi
costituenti le strade oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta,
le  aree  adiacenti  utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per
l'inversione di marcia nonche' le piazzuole di intersecazione.
   2. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con  mezzi
motorizzati, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con
tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per
gare  da  disputare  con  i  mezzi  predetti,  fatte salve le deroghe
previste dalla presente legge.