Art. 4.
         Individuazione delle zone adibite allo svolgimento
            di attivita' turistica, sportiva e ricreativa
 
   1. Le comunita' montane territorialmente competenti e, nelle  zone
non  classificate  montane,  i  comuni  individuano  i  tracciati, su
indicazione  di  sodalizi   affiliati   alle   federazioni   sportive
interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al
fine   dello   svolgimento   di   attivita'  turistiche,  sportive  e
ricreative. Possono a  tal  fine  anche  essere  utilizzate  le  aree
costituenti cave.
   2.  Le  individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque
avvenire nelle seguenti aree:
    a) le aree inserite in parchi, riserve naturali,  aree  protette,
sistemi  di  aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti con
legge regionale, nonche' le aree comprese nei sistemi  del  Finale  e
delle Alpi Liguri, di cui alla legge regionale n. 40/1977;
    b)  le  aree  assoggettate a regime normativo di conservazione in
relazione all'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale  di
cui  alla  deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990, n.
6;
    c) le aree interessate  dai  percorsi  individuati  dalla  citata
deliberazione    del   Consiglio   regionale   n.   6/90:   itinerari
escursionistici  (I.E.),  percorsi  storici  (P.S.),  percorribilita'
lungo  i corsi d'acqua (P.A.), accessibilita' al mare (A.M.), nonche'
le  aree  interessate  dai  percorsi escursionistici gia' individuati
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  con  appositi
segnavia  dal  Club  Alpino  Italiano  (C.A.I.)  e  dalla Federazione
Italiana Escursionismo (F.I.E.);
    d) le principali aree carsiche individuate dalla legge  regionale
3 aprile 1990, n. 14
    e)  i  siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi
dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, e successiva
modificazione e integrazione;
    f) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio;
    g) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
    h) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all'art. 10 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo  venatorio  ovvero  costituenti
zona  faunistica  delle  Alpi  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge
medesima;
    i) gli alvei dei corsi d'acqua pubblici di  cui  all'art.  1  del
regio   decreto   11  dicembre  1933  n.  1775,  ad  eccezione  degli
attraversamenti a guado colleganti percorsi esistenti;
    l) le spiagge ed arenili;
    m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei  abitati
compresi  in  zone  di  interesse  storico,  artistico  ed ambientale
previste e disciplinate, dagli strumenti urbanistici  e  territoriali
vigenti nei comuni in cui esse ricadono.
   3.  La  deliberazione  che  individua  i tracciati di cui al primo
comma deve essere notificata ai proprietari o  conduttori  dei  fondi
interessati.  Qualora  nei  successivi  trenta  giorni sia presentata
opposizione motivata in carta semplice da  parte  dei  proprietari  o
conduttori  di  fondi  comprendenti almeno il 40% della lunghezza del
tracciato, il percorso non puo' essere istituito.
   4. Le comunita' montane territorialmente competenti e, nelle  zone
non  classificate  montane,  i  comuni  provvedono  ad  installare la
segnaletica necessaria ad individuare sul territorio le aree  adibite
all'esercizio  delle  attivita'  sportive di cui alla presente legge.
Hanno  altresi'  l'obbligo  di  realizzare  o  far   realizzare   gli
interventi tesi a garantire la stabilita' dei suoli lungo i tracciati
autorizzati.
   5.  Gli  autoclub  e  i  motoclub  o, in loro assenza, le relative
federazioni  sono  autorizzati  ad  installare  a  proprie  spese  la
segnaletica  necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le
zone.
   6.  La  comunita'  montane  ovvero  i  comuni  nei  casi  previsti
deliberano  l'assenso  o il dissenso all'individuazione del tracciato
richiesto nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della
richiesta medesima. Trascorso inutilmente il termine  di  centottanta
giorni  i  richiedenti  hanno  facolta'  di  rivolgere,  motivandola,
analoga istanza alla provincia compente  che  si  pronuncia  entro  i
successivi  centottanta  giorni. L'istanza si intende accolta qualora
la provincia non si pronunci nel termine indicato.
   7. Le  comunita'  montane  e  i  comuni  comunicano,  con  cadenza
annuale,  alle  province ed alla regione le indicazioni dei tracciati
da loro autorizzati.