Art. 4. Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attivita' turistica, sportiva e ricreativa 1. Le comunita' montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i comuni individuano i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento di attivita' turistiche, sportive e ricreative. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave. 2. Le individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque avvenire nelle seguenti aree: a) le aree inserite in parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti con legge regionale, nonche' le aree comprese nei sistemi del Finale e delle Alpi Liguri, di cui alla legge regionale n. 40/1977; b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione all'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990, n. 6; c) le aree interessate dai percorsi individuati dalla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 6/90: itinerari escursionistici (I.E.), percorsi storici (P.S.), percorribilita' lungo i corsi d'acqua (P.A.), accessibilita' al mare (A.M.), nonche' le aree interessate dai percorsi escursionistici gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi segnavia dal Club Alpino Italiano (C.A.I.) e dalla Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.); d) le principali aree carsiche individuate dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 e) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, e successiva modificazione e integrazione; f) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio; g) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; h) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ovvero costituenti zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'art. 11 della legge medesima; i) gli alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi esistenti; l) le spiagge ed arenili; m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei abitati compresi in zone di interesse storico, artistico ed ambientale previste e disciplinate, dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nei comuni in cui esse ricadono. 3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora nei successivi trenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice da parte dei proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40% della lunghezza del tracciato, il percorso non puo' essere istituito. 4. Le comunita' montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio le aree adibite all'esercizio delle attivita' sportive di cui alla presente legge. Hanno altresi' l'obbligo di realizzare o far realizzare gli interventi tesi a garantire la stabilita' dei suoli lungo i tracciati autorizzati. 5. Gli autoclub e i motoclub o, in loro assenza, le relative federazioni sono autorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le zone. 6. La comunita' montane ovvero i comuni nei casi previsti deliberano l'assenso o il dissenso all'individuazione del tracciato richiesto nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni i richiedenti hanno facolta' di rivolgere, motivandola, analoga istanza alla provincia compente che si pronuncia entro i successivi centottanta giorni. L'istanza si intende accolta qualora la provincia non si pronunci nel termine indicato. 7. Le comunita' montane e i comuni comunicano, con cadenza annuale, alle province ed alla regione le indicazioni dei tracciati da loro autorizzati.