Art. 5.
                           Impianti fissi
 
   1.   I   progetti   degli   impianti   fissi   e  delle  correlate
infrastrutture destinati  all'esercizio  permanente  delle  attivita'
sportive,  ricreative  ed  agonistiche  per  le  quali sia necessario
l'utilizzo  dei  mezzi  fuoristrada  sono  corredati  da  uno  studio
sull'impatto  ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi,
dopo l'approvazione comunale, alla regione.
   2. La regione esamina  tali  progetti  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento,   valutandoli   in  relazione  ai  propri  programmi  di
fruizione e tutela ambientale, alla distrubuzione  di  tali  impianti
sul  territorio,  agli  effetti  indotti  sulla  realta' ambientale e
socio-economica delle zone interessate e alla difesa del suolo.
   3. Per gli interventi di  cui  al  secondo  comma,  l'istanza  per
l'autorizzazione  regionale  ad  eseguire i lavori si intende accolta
qualora la regione non si pronunci nel termine di novanta giorni.  In
tal  caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione
del loro inizio al sindaco.
   4. Il titolare della concessione deve impegnarsi  ad  adottare  le
misure  idonee  alla  sicurezza  degli impianti e le cautele tecniche
dirette da evitare che  le  piste,  formate  dal  transito  di  mezzi
motorizzati,   costituiscano   gronde   di   deflusso   delle   acque
superficiali verso zone di frana o, comunque,  potenziali  condizioni
di  instabilita'.  Deve  altresi'  impegnarsi  ad  una risistemazione
adeguata dell'ambiente, qualora  cessi  l'attivita'  degli  impianti,
prestando  apposita  cauzione  od  altra  idonea  garanzia che verra'
restituita dal comune ad opere di ripristino eseguite.
   5. Al momento della cessazione dell'attivita' degli  impianti,  il
titolare   della  concessione  e'  tenuto  ad  informare  l'autorita'
comunale.