Art. 5. Impianti fissi 1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture destinati all'esercizio permanente delle attivita' sportive, ricreative ed agonistiche per le quali sia necessario l'utilizzo dei mezzi fuoristrada sono corredati da uno studio sull'impatto ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi, dopo l'approvazione comunale, alla regione. 2. La regione esamina tali progetti entro novanta giorni dal ricevimento, valutandoli in relazione ai propri programmi di fruizione e tutela ambientale, alla distrubuzione di tali impianti sul territorio, agli effetti indotti sulla realta' ambientale e socio-economica delle zone interessate e alla difesa del suolo. 3. Per gli interventi di cui al secondo comma, l'istanza per l'autorizzazione regionale ad eseguire i lavori si intende accolta qualora la regione non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio al sindaco. 4. Il titolare della concessione deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette da evitare che le piste, formate dal transito di mezzi motorizzati, costituiscano gronde di deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o, comunque, potenziali condizioni di instabilita'. Deve altresi' impegnarsi ad una risistemazione adeguata dell'ambiente, qualora cessi l'attivita' degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verra' restituita dal comune ad opere di ripristino eseguite. 5. Al momento della cessazione dell'attivita' degli impianti, il titolare della concessione e' tenuto ad informare l'autorita' comunale.