Art. 6. Deroghe per manifestazioni e gare 1. Nel caso di manifestazioni e di gare, purche' non ricorrenti piu' di due volte l'anno, il comune salvo le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, puo' per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attivita' sportive, ricreative ed agonostiche, fatti salvi i divieti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), disponendo le relative cautele e l'obbligho di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori. 2. Il comune, nell'autorizzare le manifestazioni e le gare di cui al comma 1, puo' derogare ai divieti di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 4, limitatamente a tratti di percorsi F.I.E. e C.A.I., acquisito il parere favorevole dell'amministrazione provinciale competente. 3. Al termine delle manifestazioni e delle gare il comune dispone l'apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.