Art. 6.
                  Deroghe per manifestazioni e gare
 
   1. Nel caso di manifestazioni e di gare,  purche'  non  ricorrenti
piu'  di  due  volte l'anno, il comune salvo le competenze statali in
merito,  su  richiesta  degli  organizzatori,  puo'   per   i   tempi
strettamente  necessari, consentire il transito fuoristrada dei mezzi
motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attivita'  sportive,
ricreative  ed  agonostiche, fatti salvi i divieti di cui all'art. 4,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i),  m),  disponendo  le
relative  cautele  e  l'obbligho  di  ripristino dell'ambiente a cura
degli organizzatori.
   2. Il comune, nell'autorizzare le manifestazioni e le gare di  cui
al  comma  1,  puo'  derogare  ai divieti di cui al comma 2, lett. c)
dell'art. 4, limitatamente a tratti  di  percorsi  F.I.E.  e  C.A.I.,
acquisito   il  parere  favorevole  dell'amministrazione  provinciale
competente.
   3. Al termine delle manifestazioni e delle gare il comune  dispone
l'apposita   verifica   territoriale   al  fine  del  rispetto  delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione.