Art. 7.
                              Vigilanza
 
   1.  Sono  incaricati  di  vigilare  sull'osservanza della presente
legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza  sulla  caccia  e
sulla  pesca,  gli  organi di polizia locale, i sindaci dei comuni, i
custodi forestali e gli agenti dei comuni e  dei  loro  consorzi,  le
guardie  ecologiche  volontarie  nonche'  gli  agenti  giurati che ne
abbiano facolta' in base alla normativa vigente.