Art. 7. Vigilanza 1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni, i custodi forestali e gli agenti dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie nonche' gli agenti giurati che ne abbiano facolta' in base alla normativa vigente.