Art. 11.
         Conferenze provinciali e della citta' metropolitana
           di Genova per la difesa del suolo e delle acque
 
   1.  Sono  istituite  le  Conferenze  provinciali  e  della  citta'
metropolitana per la difesa del suolo e delle acque.
   2. La Conferenza provvede ai seguenti compiti:
     a)  formula  istanze  ed  orientamenti sui piani di bacino e sui
programmi triennali di intervento, sulle  iniziative  riguardanti  la
difesa del suolo e la tutela delle acque;
     b)   svolge   funzioni  consultive  su  richiesta  del  Comitato
istituzionale o delle provincie.
   3. La Conferenza ha sede presso la provincia e si riunisce  almeno
una volta all'anno.
   4. La Conferenza puo' convocare, senza facolta' di voto, i sindaci
e  i  presidenti delle comunita' montane, quando non rappresentati in
sede di Comitato, ove si tratti di aspetti relativi ad un particolare
ambito territoriale.
   5. La Conferenza provinciale viene chiamata a  svolgere  ulteriori
funzioni  secondo  i  rispettivi  statuti  e  regolamenti provinciali
assicurando la partecipazione popolare di cui agli  articoli  6  e  7
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   6. Alla Conferenza provinciale partecipano:
     a) il presidente della provincia in qualita' di presidente;
     b) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti;
     c)  i  sindaci  o  gli assessori delegati dei comuni con piu' di
ventimila abitanti nominati dal Consiglio provinciale;
      d) quattro sindaci o assessori delegati dei comuni con meno  di
ventimila abitanti, nominati dal Consiglio provinciale;
     e)  il  responsabile  o suo delegato del Presidio multizonale di
prevenzione competente per il territorio provinciale;
     f)  un  rappresentante  designato  dalle  associazioni  agricole
maggiormente rappresentative;
     g)  il  presidente  o  un  suo delegato delle societa' o aziende
pubbliche o private per la distribuzione idropotabile;
     h) il presidente o un suo delegato dei consorzi di bonifica;
     i) un rappresentante designato  dalle  organizzazioni  sindacali
dei lavoratori;
     l)  un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349
istitutiva del Ministero dell'ambiente;
     m) un rappresentante designato dalle associazioni pescasportive;
     n) un rappresentante dell'associazione degli industriali;
     o)   un   rappresentante   designato  dalle  associazioni  degli
artigiani;
     p)  un   rappresentante   designato   dalle   associazioni   dei
commercianti.
   7.  I  componenti  della  Conferenza  sono nominati dal presidente
della provincia e durano in carica cinque anni. La  designazione  dei
componenti  di cui alle lettere f), i), l), m), n), o), p), del comma
6, deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine il  presidente  della  Conferenza  provvede  ugualmente  alla
costituzione della medesima, salvo successive designazioni.
   8.  Con  provvedimenti  delle  amministrazioni  provinciali  viene
disciplinato il finanziamento delle spese per il funzionamento  delle
conferenze provinciali per la difesa del suolo e delle acque.