Art. 11. Conferenze provinciali e della citta' metropolitana di Genova per la difesa del suolo e delle acque 1. Sono istituite le Conferenze provinciali e della citta' metropolitana per la difesa del suolo e delle acque. 2. La Conferenza provvede ai seguenti compiti: a) formula istanze ed orientamenti sui piani di bacino e sui programmi triennali di intervento, sulle iniziative riguardanti la difesa del suolo e la tutela delle acque; b) svolge funzioni consultive su richiesta del Comitato istituzionale o delle provincie. 3. La Conferenza ha sede presso la provincia e si riunisce almeno una volta all'anno. 4. La Conferenza puo' convocare, senza facolta' di voto, i sindaci e i presidenti delle comunita' montane, quando non rappresentati in sede di Comitato, ove si tratti di aspetti relativi ad un particolare ambito territoriale. 5. La Conferenza provinciale viene chiamata a svolgere ulteriori funzioni secondo i rispettivi statuti e regolamenti provinciali assicurando la partecipazione popolare di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 6. Alla Conferenza provinciale partecipano: a) il presidente della provincia in qualita' di presidente; b) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti; c) i sindaci o gli assessori delegati dei comuni con piu' di ventimila abitanti nominati dal Consiglio provinciale; d) quattro sindaci o assessori delegati dei comuni con meno di ventimila abitanti, nominati dal Consiglio provinciale; e) il responsabile o suo delegato del Presidio multizonale di prevenzione competente per il territorio provinciale; f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative; g) il presidente o un suo delegato delle societa' o aziende pubbliche o private per la distribuzione idropotabile; h) il presidente o un suo delegato dei consorzi di bonifica; i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; l) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente; m) un rappresentante designato dalle associazioni pescasportive; n) un rappresentante dell'associazione degli industriali; o) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani; p) un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti. 7. I componenti della Conferenza sono nominati dal presidente della provincia e durano in carica cinque anni. La designazione dei componenti di cui alle lettere f), i), l), m), n), o), p), del comma 6, deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della Conferenza provvede ugualmente alla costituzione della medesima, salvo successive designazioni. 8. Con provvedimenti delle amministrazioni provinciali viene disciplinato il finanziamento delle spese per il funzionamento delle conferenze provinciali per la difesa del suolo e delle acque.