Art. 15.
                    Contenuti del piano di bacino
 
   1. Il piano di bacino deve contenere:
     a)  il  quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico, delle utilizzazioni del territorio previste  dagli  strumenti
urbanistici  comunali  ed  intercomunali  e dai piani delle comunita'
montane, nonche' dei vincoli, previsti: dal  regio  decreto-legge  30
dicembre  1923,  n. 3267, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e suc-
cessive modificazioni ed  integrazioni,  dal  piano  territoriale  di
coordinamento  paesistico,  dai  piani  dei  parchi  e  delle aree di
interesse naturalistico ed ambientale, nonche' da altri piani statali
o  regionali  e  dagli  altri  piani  territoriali  di  coordinamento
regionali o provinciali ai sensi  della  legge  regionale  22  agosto
1984, n. 39, nonche' dai piani faunistici ed ittici;
     b)  l'individuazione  delle zone da sottoporre al vincolo di cui
al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 nonche' di quelle da
esentare da tale vincolo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale
16 aprile 1984, n. 22;
     c) la individuazione e la quantificazione delle  situazioni,  in
atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle rela-
tive cause;
     d)  le  direttive  alle  quali  devono uniformarsi la difesa del
suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica  e  l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
     e)  l'indicazione  delle  opere necessarie distinte in funzione:
dei pericoli di  inondazione  e  della  gravita'  ed  estensione  del
dissesto,  del  perseguimento  degli obiettivi di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale, del ripristino fluviale  in
caso   di   particolari  situazioni  di  degrado  nonche'  del  tempo
necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
     f) la programmazione delle utilizzazioni delle risorse  idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
     g)  la  individuazione  delle  prescrizioni, dei vincoli e delle
opere   idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,    di
forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e
consolidamento dei terreni, degli interventi di ingegneria volti alla
rinaturalizzazione degli alvei, degli  argini,  delle  sponde  e  dei
litorali  nonche'  di  ogni  altra  azione  o  norma  d'uso o vincolo
finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela del  suolo  e
delle acque dagli inquinamenti;
     h)  le  attivita'  estrattive  con  particolare riferimento agli
impianti generati sui  sistemi  idrogeologici,  ecologico-ambientali,
paesistici ed infrastrutturali;
     i)  il  proseguimento  ed  il completamento delle opere indicate
alla lettera g) qualora siano gia' state intraprese con  stanziamenti
previsti in leggi;
     l)  le  opere  di  protezione, consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
     m)  la  valutazione  preventiva,  del  rapporto  costi-benefici,
dell'impianto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali
interventi previsti;
     n) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in  funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
     o) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai fini della conservazione del suolo, della tutela  dell'ambiente  e
della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi
antropici con indicazione delle fasce  inedificabili  a  margine  dei
corsi  d'acqua e delle distanze degli scavi, delle piantagioni, della
viabilita' e degli edifici dal  piede  delle  sponde  naturali  o  in
muratura  o  di  quello  esterno  degli  argini artificiali, anche in
deroga ai limiti di cui all'art. 96 lettera f) del regio  decreto  25
luglio 1904, n. 523;
     p)  le  prescrizioni  contro  l'inquinamento  del  suolo  ed  il
versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali
che  comunque  possano  incidere  sulle  qualita'  dei  corpi  idrici
superficiali e sotterranei;
     q)   il  rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
     r) il rilievo delle utilizzazioni per  la  navigazione,  per  la
pesca od altre;
     s)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni future sia per le
derivazioni, sia per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego  e
secondo le qualita';
     t)  le  priorita'  degli interventi ed il loro organico sviluppo
nel tempo, in relazione alla gravita' del  dissesto,  del  degrado  o
dell'inquinamento;
     u)  la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere  di  consolidamento  dei
movimenti  franosi  in  cui  sorgono  abitati,  ai  sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918,  n.  1019,  previste  nei
piani medesimi, nonche' dei bacini montani ai sensi e per gli effetti
dell'art.  39 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.
3267;
     v)  le  modalita'  con  le  quali  eseguire  gli  interventi  di
manutenzione  ordinaria  e  la  pulizia  degli  alvei  da  parte  dei
proprietari frontisti e dei comuni interessati;
     z) la individuazione delle  sezioni  caratteristiche  del  corso
d'acqua  ove rilevare periodicamente gli indici biologici con cadenza
stabilita nonche' dei siti significativi ove collocare centraline  di
rilevamento  delle  caratteristiche  meteorologiche,  dei  deflussi e
della qualita' delle acque.