Art. 15. Contenuti del piano di bacino 1. Il piano di bacino deve contenere: a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dai piani delle comunita' montane, nonche' dei vincoli, previsti: dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, dal piano territoriale di coordinamento paesistico, dai piani dei parchi e delle aree di interesse naturalistico ed ambientale, nonche' da altri piani statali o regionali e dagli altri piani territoriali di coordinamento regionali o provinciali ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, nonche' dai piani faunistici ed ittici; b) l'individuazione delle zone da sottoporre al vincolo di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 nonche' di quelle da esentare da tale vincolo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22; c) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle rela- tive cause; d) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; e) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, del ripristino fluviale in caso di particolari situazioni di degrado nonche' del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi; f) la programmazione delle utilizzazioni delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; g) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, degli interventi di ingegneria volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini, delle sponde e dei litorali nonche' di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela del suolo e delle acque dagli inquinamenti; h) le attivita' estrattive con particolare riferimento agli impianti generati sui sistemi idrogeologici, ecologico-ambientali, paesistici ed infrastrutturali; i) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera g) qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti previsti in leggi; l) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico; m) la valutazione preventiva, del rapporto costi-benefici, dell'impianto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; n) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; o) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici con indicazione delle fasce inedificabili a margine dei corsi d'acqua e delle distanze degli scavi, delle piantagioni, della viabilita' e degli edifici dal piede delle sponde naturali o in muratura o di quello esterno degli argini artificiali, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 96 lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; p) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei; q) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate; r) il rilievo delle utilizzazioni per la navigazione, per la pesca od altre; s) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le qualita'; t) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del dissesto, del degrado o dell'inquinamento; u) la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere di consolidamento dei movimenti franosi in cui sorgono abitati, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, previste nei piani medesimi, nonche' dei bacini montani ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; v) le modalita' con le quali eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli alvei da parte dei proprietari frontisti e dei comuni interessati; z) la individuazione delle sezioni caratteristiche del corso d'acqua ove rilevare periodicamente gli indici biologici con cadenza stabilita nonche' dei siti significativi ove collocare centraline di rilevamento delle caratteristiche meteorologiche, dei deflussi e della qualita' delle acque.