Art. 16. Formazione del piano di bacino 1. Il piano di bacino, elaborato dal Comitato tecnico provinciale o dalla citta' metropolitana e sul quale si sono espressi favorevolmente il Comitato tecnico regionale ed il Comitato istituzionale, previa adozione da parte del presidente della Giunta regionale, e' pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi. 2. Il presidente della Giunta regionale adotta il piano di bacino e lo trasmette alle province, alla citta' metropolitana, ai comuni, ed alle comunita' montane interessate nonche' al Comitato nazionale per la difesa del suolo. 3. Della avvenuta adozione del piano di bacino e' data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ai fini di cui al comma 6 dell'art. 17. 4. Chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazioni al piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione al comune territorialmente competente. Entro i successivi sessanta giorni i comuni, con proprie deliberazioni consiliari, trasmettono al Comitato tecnico regionale le proprie osservazioni al piano, integrate dal giudizio sulle singole osservazioni pervenute. 5. Nei successivi novanta giorni il Comitato tecnico regionale, valutate le osservazioni ricevute, sentito in merito il Comitato tecnico provinciale o della citta' metropolitana, esaminate, qualora pervenute, le osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo, esprime le proprie determinazioni sul piano inoltrandole al Comitato istituzionale che, nei successivi sessanta giorni, approva, per quanto di competenza, il piano di bacino. Detto piano e' cosi' trasmesso alla Giunta regionale che, senza indugio, lo propone al Consiglio regionale per l'approvazione. Qualora il Comitato istituzionale non approvi il piano di bacino, lo rinvia, con parere motivato, al Comitato tecnico regionale. 6. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, e' depositato, a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato. 8. Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 9. Gli aggiornamenti al piano di bacino devono essere approvati con le procedure di cui al presente articolo. 10. I piani di bacino devono essere coordinati con i programmi nazionali e regionali. La regione o la provincia provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove necessario, i propri piani territoriali di coordinamento ed i programmi regionali o provinciali.