Art. 16.
                   Formazione del piano di bacino
 
   1. Il piano di bacino, elaborato dal Comitato tecnico  provinciale
o   dalla   citta'   metropolitana  e  sul  quale  si  sono  espressi
favorevolmente  il  Comitato  tecnico  regionale   ed   il   Comitato
istituzionale,  previa  adozione da parte del presidente della Giunta
regionale, e' pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per
un periodo di trenta giorni consecutivi.
   2. Il presidente della Giunta regionale adotta il piano di  bacino
e  lo  trasmette alle province, alla citta' metropolitana, ai comuni,
ed alle comunita' montane interessate nonche' al  Comitato  nazionale
per la difesa del suolo.
   3.  Della  avvenuta  adozione  del piano di bacino e' data notizia
mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ai fini di cui
al comma 6 dell'art. 17.
   4.  Chiunque  abbia   interesse   puo'   presentare   le   proprie
osservazioni al piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla
scadenza  del  periodo  di  pubblicazione  al comune territorialmente
competente. Entro i successivi sessanta giorni i comuni, con  proprie
deliberazioni  consiliari,  trasmettono al Comitato tecnico regionale
le proprie  osservazioni  al  piano,  integrate  dal  giudizio  sulle
singole osservazioni pervenute.
   5.  Nei  successivi  novanta giorni il Comitato tecnico regionale,
valutate le osservazioni ricevute,  sentito  in  merito  il  Comitato
tecnico  provinciale o della citta' metropolitana, esaminate, qualora
pervenute, le osservazioni del Comitato nazionale per la  difesa  del
suolo,  esprime  le  proprie determinazioni sul piano inoltrandole al
Comitato istituzionale che, nei successivi sessanta giorni,  approva,
per  quanto  di  competenza, il piano di bacino. Detto piano e' cosi'
trasmesso alla Giunta regionale che, senza  indugio,  lo  propone  al
Consiglio   regionale   per   l'approvazione.   Qualora  il  Comitato
istituzionale non approvi il piano di bacino, lo rinvia,  con  parere
motivato, al Comitato tecnico regionale.
   6.  La  deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   7. Un esemplare del piano, con i  relativi  allegati  grafici,  e'
depositato,  a  permanente  e libera visione del pubblico presso ogni
comune interessato.
   8. Il piano di bacino entra in vigore  con  la  pubblicazione  del
provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   9.  Gli  aggiornamenti  al piano di bacino devono essere approvati
con le procedure di cui al presente articolo.
   10. I piani di bacino devono essere  coordinati  con  i  programmi
nazionali  e  regionali.  La regione o la provincia provvedono, entro
dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad  adeguare,  ove
necessario,  i  propri  piani  territoriali  di  coordinamento  ed  i
programmi regionali o provinciali.