Art. 19.
                  Programmi triennali di intervento
 
   1. I piani di bacino sono attuati attraverso  programmi  triennali
di  intervento.  Tali  programmi  sono  redatti  tenendo  conto degli
indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi e devono destinare una
quota  non  inferiore  al  quindici  per  cento  degli   stanziamenti
complessivamente a:
     a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere;
     b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione
d'ufficio  nonche'  dei  servizi  di  piena,  di  pronto   intervento
idraulico e di navigazione interna;
     c)   compilazione   ed   aggiornamento   dei  piani  di  bacino,
elaborazione di studi, rilevazioni od altro nelle materie riguardanti
la difesa del suolo, redazione dei progetti di massima  ed  esecutivi
delle  opere  e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di
quelle principali;
     d) spese per l'informatizzazione dei piani di bacino.
   2. Le  funzioni  di  studio  e  di  progettazione  attinenti  alla
redazione  dei  piani  di bacino di livello regionale, possono essere
esercitate anche mediante affidamento di incarichi esterni.
   3. La citta' metropolitana, le provincie, le comunita' montane,  i
comuni  e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione dei Comitati
istituzionali interessati, possono concorrere con propri stanziamenti
alla realizzazione di opere e di interventi  previsti  dai  piani  di
bacino.