Art. 19. Programmi triennali di intervento 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi e devono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a: a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere; b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d'ufficio nonche' dei servizi di piena, di pronto intervento idraulico e di navigazione interna; c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, elaborazione di studi, rilevazioni od altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali; d) spese per l'informatizzazione dei piani di bacino. 2. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di livello regionale, possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi esterni. 3. La citta' metropolitana, le provincie, le comunita' montane, i comuni e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione dei Comitati istituzionali interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino.