Art. 23. Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, copia in estratto degli atti di autorizzazione di cui al comma 1, lettere d) ed e) dell'articolo 4, per l'esecuzione di opere ed atti previsti dagli articoli 97, 98 e 99 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523 nonche' per l'esecuzione di derivazioni d'acqua di cui al r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.