Art. 23.
    Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
 
   1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria,
copia in estratto degli atti di autorizzazione di  cui  al  comma  1,
lettere  d)  ed e) dell'articolo 4, per l'esecuzione di opere ed atti
previsti dagli articoli 97, 98 e 99 del r.d. 25 luglio  1904  n.  523
nonche'  per  l'esecuzione  di  derivazioni d'acqua di cui al r.d. 11
dicembre 1933 n. 1775.