Art. 24.
                         Consorzi idraulici
 
   1.  A  seguito  della soppressione dei consorzi idraulici di terza
categoria e dell'abrogazione delle disposizioni di  cui  al  r.d.  25
luglio 1904 n. 523, relative alla costituzione degli stessi, disposte
con  l'articolo  34  della  legge  18  maggio  1989  n.  183,  ed  in
adeguamento a quanto disposto con il comma 2 dell'articolo 1 del d.l.
12 agosto 1983 n. 372 convertito con la legge 11 ottobre 1983 n. 547,
restano a carico della regione le somme dovute dai privati  ai  sensi
dell'articolo  8  del  r.d.  25  luglio  1904  n.  523,  e successive
modificazioni per le opere nuove  e  per  i  lavori  di  manutenzione
relativi  ad opere idrauliche, classificate o classificabili di terza
categoria eseguite, in corso di esecuzione,  o  da  eseguire  a  cura
della regione.
   2.  Non  si provvede al recupero delle somme gia' anticipate dalla
regione, ne' al rimborso di quelle versate alla regione stessa.
   3. A decorrere dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  le
province   esercitano   le  funzioni  gia'  esercitate  dai  consorzi
idraulici di terza categoria, soppressi con legge 18 maggio  1989  n.
183  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni avvalendosi delle
strutture e dei servizi dei consorzi medesimi.
   4. La Giunta regionale, ai sensi  del  comma  2  dell'articolo  34
della legge n. 183/1989, in attesa del formale provvedimento relativo
alla  determinazione  dei  contingenti  di  personale  di ruolo al 31
dicembre 1988  messo  a  disposizione  della  regione,  provvede  con
propria  deliberazione,  d'intesa  con gli enti di destinazione, alla
assegnazione provvisoria di personale alle province interessate.
   5. Le province provvedono a corrispondere al personale predetto il
trattamento economico in godimento e ad iscrivere  tale  personale  a
decorrere  dalla data di effettiva messa a disposizione, alla CPDEL e
all'INADEL ai fini  dei  trattamenti  di  quiescenza,  previdenza  ed
assistenza.
   6. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4 i beni, facenti
parte  del patrimonio degli enti, sono assegnati in uso alle province
nel cui territorio gli stessi  sono  ubicati.  La  Giunta  regionale,
altresi',   individua   i  rapporti  patrimoniali  nei  quali  devono
subetrare le province per garantire la continuita' delle funzioni.