Art. 24. Consorzi idraulici 1. A seguito della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria e dell'abrogazione delle disposizioni di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523, relative alla costituzione degli stessi, disposte con l'articolo 34 della legge 18 maggio 1989 n. 183, ed in adeguamento a quanto disposto con il comma 2 dell'articolo 1 del d.l. 12 agosto 1983 n. 372 convertito con la legge 11 ottobre 1983 n. 547, restano a carico della regione le somme dovute dai privati ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523, e successive modificazioni per le opere nuove e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili di terza categoria eseguite, in corso di esecuzione, o da eseguire a cura della regione. 2. Non si provvede al recupero delle somme gia' anticipate dalla regione, ne' al rimborso di quelle versate alla regione stessa. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le province esercitano le funzioni gia' esercitate dai consorzi idraulici di terza categoria, soppressi con legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni avvalendosi delle strutture e dei servizi dei consorzi medesimi. 4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 183/1989, in attesa del formale provvedimento relativo alla determinazione dei contingenti di personale di ruolo al 31 dicembre 1988 messo a disposizione della regione, provvede con propria deliberazione, d'intesa con gli enti di destinazione, alla assegnazione provvisoria di personale alle province interessate. 5. Le province provvedono a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e ad iscrivere tale personale a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione, alla CPDEL e all'INADEL ai fini dei trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. 6. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4 i beni, facenti parte del patrimonio degli enti, sono assegnati in uso alle province nel cui territorio gli stessi sono ubicati. La Giunta regionale, altresi', individua i rapporti patrimoniali nei quali devono subetrare le province per garantire la continuita' delle funzioni.