Art. 26.
                         Regime transitorio
 
   1.   Sino   all'approvazione   dei   piani   di  bacino  non  sono
autorizzabili, nei corsi d'acqua pubblici, quelle opere od  attivita'
che per la loro rilevanza o impatto ambientale possono impedire:
     a)   una   naturale   diversificazione   degli  habitat  con  il
conseguente  aumento  quali-quantitativo   delle   specie   e   delle
popolazioni animali e vegetali presenti;
     b)   un   costante   equilibrio   idraulico,   idrogeologico   e
idrogeomorfologico di base;
     c) la filtratura e l'autodepurazione dai carichi inquinanti;
     d) la ricarica e la protezione delle falde sotterranee;
     e) il ripascimento naturale delle spiagge litoranee.
   2. Sono in particolare vietati i seguenti interventi:
     a) le coperture e tombinature dei corsi d'acqua pubblici di ogni
grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti;
     b) le nuove edificazioni  ad  una  distanza  inferiore  a  metri
venti,  all'interno  del  perimetro  dei  centri  urbani,  e  a metri
quaranta, al di fuori di esso, dai corsi d'acqua  pubblici  a  sponde
naturali  o protette, misurata dal piede della sponda e dell'opera di
protezione  e,  comunque,  dal  limite  della  proprieta'  demaniale.
L'autorita'   competente   in   materia  di  polizia  idraulica  puo'
autorizzare deroghe alla distanza suddetta comunque non  inferiori  a
metri tre e a metri dieci, rispettivamente all'interno ed all'esterno
del  perimetro  dei  centri  urbani. Tali deroga deve tener conto del
regolare deflusso senza esondazioni ed erosioni e con adeguato franco
della portata di piena prevedibile con tempo  di  ritorno  di  almeno
duecento  anni o, se maggiore, della portata certificata dal servizio
idrografico dello Stato per il litorale ligure - tirrenico.
   Tale deroga puo' essere concessa anche nei casi in cui la notevole
acclivita' del versante interessato, esterno al perimetro del  centro
urbano,  rende  in  modo  assoluto, documentato da apposita relazione
idraulica, geologica e geotecnica, inifluente sul  regime  del  corso
d'acqua   per   le   portate   suddette,   la  presenza  della  nuova
edificazione, per  la  quale  dovranno  essere  esclusi  pericoli  di
allagamenti o di erosioni al piede.
   Restano  ferme  le  maggiori  distanze  stabilite dalle discipline
vigenti nelle diverse localita';
     c) le nuove edificazioni a distanza inferiore a metri dieci  dal
piede  esterno degli argini maestri soprelevati dal piano di campagna
per i corsi d'acqua arginati, per le portate anzidette, con manufatti
in terra, ovvero in muratura o conglomerato cementizio;
     d) le difese di sponda che comportano  il  restringimento  della
larghezza  degli  alvei  naturali, nonche' le nuove inalveazioni e le
rettificazioni di questi ultimi;
     e) le pavimentazioni cementizie contunue del fondo degli alvei;
     f) i rinterri e la realizzazione di nuovi approdi turistici  per
natanti  da  diporto,  riempimenti  a  mare  ed ampliamenti di bacini
portuali  industriali  e  commerciali  senza  la  elaborazione  della
preventiva valutazione di impatto ambientale;
     g)  l'estrazione  di  ciottoli o altra forma di asportazione che
non sia connessa alla pulizia e risagomatura dell'alveo.
   3. Fanno eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 gli interventi
di cui al comma 2, lettere a) ed e)  che  si  rendono  necessari  per
garantire  la  pubblica  o  privata  incolumita' e di cui al medesimo
comma, lettere a), d) ed e) che si rendono necessarie  per  garantire
la   tutela  igienico  -  sanitaria  pubblica  o  per  consentire  la
realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e  di  inerti
nonche'   quelli   previsti  negli  strumenti  urbanistici  attuativi
approvati e divenuti efficaci a norma di legge, alla data di  entrata
in vigore della presente legge.
   4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di cui al comma 3, il competente
servizio regionale emana le apposite circolari per  l'attuazione  del
comma 1 e del comma 2.