Art. 26. Regime transitorio 1. Sino all'approvazione dei piani di bacino non sono autorizzabili, nei corsi d'acqua pubblici, quelle opere od attivita' che per la loro rilevanza o impatto ambientale possono impedire: a) una naturale diversificazione degli habitat con il conseguente aumento quali-quantitativo delle specie e delle popolazioni animali e vegetali presenti; b) un costante equilibrio idraulico, idrogeologico e idrogeomorfologico di base; c) la filtratura e l'autodepurazione dai carichi inquinanti; d) la ricarica e la protezione delle falde sotterranee; e) il ripascimento naturale delle spiagge litoranee. 2. Sono in particolare vietati i seguenti interventi: a) le coperture e tombinature dei corsi d'acqua pubblici di ogni grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti; b) le nuove edificazioni ad una distanza inferiore a metri venti, all'interno del perimetro dei centri urbani, e a metri quaranta, al di fuori di esso, dai corsi d'acqua pubblici a sponde naturali o protette, misurata dal piede della sponda e dell'opera di protezione e, comunque, dal limite della proprieta' demaniale. L'autorita' competente in materia di polizia idraulica puo' autorizzare deroghe alla distanza suddetta comunque non inferiori a metri tre e a metri dieci, rispettivamente all'interno ed all'esterno del perimetro dei centri urbani. Tali deroga deve tener conto del regolare deflusso senza esondazioni ed erosioni e con adeguato franco della portata di piena prevedibile con tempo di ritorno di almeno duecento anni o, se maggiore, della portata certificata dal servizio idrografico dello Stato per il litorale ligure - tirrenico. Tale deroga puo' essere concessa anche nei casi in cui la notevole acclivita' del versante interessato, esterno al perimetro del centro urbano, rende in modo assoluto, documentato da apposita relazione idraulica, geologica e geotecnica, inifluente sul regime del corso d'acqua per le portate suddette, la presenza della nuova edificazione, per la quale dovranno essere esclusi pericoli di allagamenti o di erosioni al piede. Restano ferme le maggiori distanze stabilite dalle discipline vigenti nelle diverse localita'; c) le nuove edificazioni a distanza inferiore a metri dieci dal piede esterno degli argini maestri soprelevati dal piano di campagna per i corsi d'acqua arginati, per le portate anzidette, con manufatti in terra, ovvero in muratura o conglomerato cementizio; d) le difese di sponda che comportano il restringimento della larghezza degli alvei naturali, nonche' le nuove inalveazioni e le rettificazioni di questi ultimi; e) le pavimentazioni cementizie contunue del fondo degli alvei; f) i rinterri e la realizzazione di nuovi approdi turistici per natanti da diporto, riempimenti a mare ed ampliamenti di bacini portuali industriali e commerciali senza la elaborazione della preventiva valutazione di impatto ambientale; g) l'estrazione di ciottoli o altra forma di asportazione che non sia connessa alla pulizia e risagomatura dell'alveo. 3. Fanno eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 gli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e) che si rendono necessari per garantire la pubblica o privata incolumita' e di cui al medesimo comma, lettere a), d) ed e) che si rendono necessarie per garantire la tutela igienico - sanitaria pubblica o per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti nonche' quelli previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e divenuti efficaci a norma di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Entro tre mesi dalla data di cui al comma 3, il competente servizio regionale emana le apposite circolari per l'attuazione del comma 1 e del comma 2.