Art. 28. Individuazione di zone particolarmente degradate 1. L'autorita' di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino individua entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico, paesaggistico e naturalistico e dispone lo studio di interventi di ripristino fluviale.