Art. 28.
          Individuazione di zone particolarmente degradate
 
   1. L'autorita' di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di
bacino individua entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce
particolarmente    degradate    sotto    il   profilo   ecosistemico,
paesaggistico e naturalistico e dispone lo studio  di  interventi  di
ripristino fluviale.