Art. 29. Disciplina transitoria dell'intervento finanziario della regione 1. Fino alla approvazione del piano di bacino del fiume Po, del pi- ano di bacino del fiume Magra e dei piani di bacino di rilievo regionale si continuano ad applicare le vigenti disposizioni relative all'intervento finanziario della regione, nelle materie della difesa del suolo esclusivamente: a) Per la esecuzione delle opere idrauliche classificate di terza categoria ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere di consolidamento di movimenti franosi interessanti centri abitati; classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e del d.lgt. 30 giugno 1918 n. 1019; b) per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria ed idraulico-forestale previste dall'articolo 28 della legge 16 aprile 1984 n. 22, delle opere di bonifica montana previste dall'articolo 30 della detta legge regionale, nonche' delle opere di bonifica integrale previste dal r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215.