Art. 29.
  Disciplina transitoria dell'intervento finanziario della regione
 
  1. Fino alla approvazione del piano di bacino del fiume Po, del pi-
ano  di  bacino  del  fiume  Magra  e  dei piani di bacino di rilievo
regionale si continuano ad applicare le vigenti disposizioni relative
all'intervento finanziario della regione, nelle materie della  difesa
del suolo esclusivamente:
    a) Per la esecuzione delle opere idrauliche classificate di terza
categoria  ai  sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere di
consolidamento di  movimenti  franosi  interessanti  centri  abitati;
classificati  ai  sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e del d.lgt.
30 giugno 1918 n. 1019;
    b)  per  l'esecuzione  delle  opere  di  sistemazione  idraulica,
idraulico-agraria  ed  idraulico-forestale  previste dall'articolo 28
della legge 16 aprile 1984 n. 22, delle  opere  di  bonifica  montana
previste  dall'articolo 30 della detta legge regionale, nonche' delle
opere di bonifica integrale previste dal r.d.l. 13 febbraio  1933  n.
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