Art. 3. Attivita' della Regione 1. La Giunta regionale: a) collabora nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po; b) adotta, d'intesa con la regione Toscana, il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra, propone al Consiglio regionale l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale adottati dal Presidente della Giunta regionale, nonche' dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 19; c) provvede alla concessione e liquidazione dei sussidi e contributi per gli interventi su opere pubbliche dovuti a calamita' naturali; d) provvede alla gestione delle risorse attribuite alla regione dal Ministero per il coordinamento della protezione civile; e) predispone annualmente la relazione da inviare al Consiglio regionale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione degli interventi in corso, di cui formano parte integrante le relazioni annuali delle province e della citta' metropolitana di cui al comma 5 dell'art. 4; f) formula parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. 2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta: a) approva i criteri di cui all'art. 2 comma 2; b) delimita i bacini idrografici di rilievo regionale e gli ambiti territoriali comprendenti piu' bacini idrografici per i quali deve essere redatto un unico piano di bacino; c) approva i piani di bacini idrografici di rilievo regionale; d) approva, d'intesa con la regione Toscana, il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra; e) formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po; f) approva i programmi triennali di intervento di cui all'art. 19.