Art. 3.
                       Attivita' della Regione
 
   1. La Giunta regionale:
     a) collabora nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di
piano del bacino del fiume Po;
     b)  adotta,  d'intesa con la regione Toscana, il piano di bacino
di rilievo interregionale  del  fiume  Magra,  propone  al  Consiglio
regionale  l'approvazione  dei  piani  di bacino di rilievo regionale
adottati dal Presidente della Giunta regionale, nonche' dei programmi
triennali di intervento di cui all'art. 19;
     c) provvede  alla  concessione  e  liquidazione  dei  sussidi  e
contributi  per  gli interventi su opere pubbliche dovuti a calamita'
naturali;
     d) provvede alla gestione delle risorse attribuite alla  regione
dal Ministero per il coordinamento della protezione civile;
     e)  predispone  annualmente la relazione da inviare al Consiglio
regionale  sull'uso  del  suolo  e  sulle   condizioni   dell'assetto
idrogeologico  del  territorio  e  sullo  stato  di  attuazione degli
interventi in corso, di cui formano  parte  integrante  le  relazioni
annuali delle province e della citta' metropolitana di cui al comma 5
dell'art. 4;
     f)  formula  parere  in merito agli strumenti urbanistici e loro
varianti ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.
   2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta:
     a) approva i criteri di cui all'art. 2 comma 2;
     b) delimita i bacini idrografici  di  rilievo  regionale  e  gli
ambiti  territoriali comprendenti piu' bacini idrografici per i quali
deve essere redatto un unico piano di bacino;
     c) approva i piani di bacini idrografici di rilievo regionale;
     d) approva, d'intesa con la regione Toscana, il piano di  bacino
di rilievo interregionale del fiume Magra;
     e)  formula  proposte  per  la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po;
     f) approva i programmi triennali di intervento di  cui  all'art.
19.