Art. 30.
       Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite
 
   1.   Il   trasferimento   alle  province  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 4 e  del  relativo  personale  di  cui  alla  tabella  A
decorrere dal 1› gennaio 1994: prima di tale data di Giunta regionale
provvede alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso.
   2.  La  definizione  dei  procedimenti amministrativi, che abbiano
comportato assunzione di impegno  a  carico  del  bilancio  regionale
entro il 30 giugno 1993, rimane di competenza della regione.