Art. 30. Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite 1. Il trasferimento alle province delle funzioni di cui all'articolo 4 e del relativo personale di cui alla tabella A decorrere dal 1 gennaio 1994: prima di tale data di Giunta regionale provvede alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso. 2. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale entro il 30 giugno 1993, rimane di competenza della regione.