Art. 31. Esercizio transitorio delle competenze della disciplina regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 1. Sino all'emanazione della disciplina regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, le competenze di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono esercitati dalle province, previo parere vincolante del comitato tecnico dell'autorita' di bacino di cui all'articolo 9 della presente legge.