Art. 31.
Esercizio  transitorio delle competenze della disciplina regionale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.  236
 
   1. Sino all'emanazione della disciplina  regionale  di  attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, le
competenze  di  cui  agli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica sono esercitati  dalle  province,  previo
parere  vincolante  del  comitato tecnico dell'autorita' di bacino di
cui all'articolo 9 della presente legge.