Art. 32.
 
Erogazione sussidi articolo 17 legge regionale 9 settembre 1974 n. 37
   1. I sussidi di cui  al  comma  1  dell'articolo  17  della  legge
regionale   9  settembre  1974  n.  37  sono  concessi  dalla  Giunta
regionale, su istanza documentata degli enti locali interessati.
   Nella domanda devono essere evidenziate:
     a) l'impossibilita'  per  l'ente  di  provvedere  all'esecuzione
degli interventi a proprio totale carico;
     b)  la garanzia in ordine alla copertura finanziaria della spesa
non assistita dal sussidio regionale;
     c) la gravita' dello stato di pericolo;
     d) al disagio delle popolazioni interessate.
   2.   Il  competente  servizio  regionale  comunica  agli  enti  la
possibilita' di concessione del sussidio e fissa, contestualmente, il
termine per la presentazione  della  domanda  di  conferma  corredata
dalla deliberazione esecutiva, di approvazione del progetto esecutivo
dell'opera da realizzare.
   3.  Ricevuti  gli  atti di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei
limiti delle disponibilita' del bilancio concede il sussidio e  fissa
i  due  termini,  iniziale e finale entro i quali l'opera deve essere
iniziata e terminata. I termini possono essere prorogati  per  motivi
di forza maggiore una sola volta.
   Decorsi  infruttuosamente  i termini di cui sopra, ovvero uno solo
di essi, il Presidente della Giunta regionale dichiara  la  decadenza
del   diritto   al   sussidio  e  procede  al  recupero  delle  somme
eventualmente corrisposte.
   4.  All'ente  inadempiente  e'   preclusa   la   possibilita'   di
presentare,  per  l'anno successivo, domanda di richiesta di sussidio
per analoghi interventi.