Art. 32. Erogazione sussidi articolo 17 legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 1. I sussidi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 sono concessi dalla Giunta regionale, su istanza documentata degli enti locali interessati. Nella domanda devono essere evidenziate: a) l'impossibilita' per l'ente di provvedere all'esecuzione degli interventi a proprio totale carico; b) la garanzia in ordine alla copertura finanziaria della spesa non assistita dal sussidio regionale; c) la gravita' dello stato di pericolo; d) al disagio delle popolazioni interessate. 2. Il competente servizio regionale comunica agli enti la possibilita' di concessione del sussidio e fissa, contestualmente, il termine per la presentazione della domanda di conferma corredata dalla deliberazione esecutiva, di approvazione del progetto esecutivo dell'opera da realizzare. 3. Ricevuti gli atti di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilita' del bilancio concede il sussidio e fissa i due termini, iniziale e finale entro i quali l'opera deve essere iniziata e terminata. I termini possono essere prorogati per motivi di forza maggiore una sola volta. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, ovvero uno solo di essi, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del diritto al sussidio e procede al recupero delle somme eventualmente corrisposte. 4. All'ente inadempiente e' preclusa la possibilita' di presentare, per l'anno successivo, domanda di richiesta di sussidio per analoghi interventi.