Art. 34.
                 Abrogazione e sostituzione di norme
 
   1. Sono abrogati: l'articolo 18, comma 1  e  l'articolo  19  della
legge  regionale  9  settembre  1974  n. 37; l'articolo 8 della legge
regionale 27 giugno 1979 n. 22.
   2. Nel territorio della Regione Liguria le  norme  della  presente
legge  sostituiscono  quelle  in  contrasto contenute nel testo unico
delle disposizioni di legge  sulle  opere  idrauliche  approvato  con
regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.