Art. 34. Abrogazione e sostituzione di norme 1. Sono abrogati: l'articolo 18, comma 1 e l'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37; l'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1979 n. 22. 2. Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in contrasto contenute nel testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.