Art. 9. Comitato tecnico regionale 1. E' istituito il Comitato tecnico regionale quale organo tecnico-amministrativo dell'Autorita' di bacino. 2. Il Comitato tecnico regionale, previa verifica delle fasi attuative, della sua elaborazione e della individuazione dei termini operativi, esprime parere sul piano di bacino, con eventuale richiesta di modifiche. Predispone altresi' il programma triennale di intervento. 3. Il Comitato tecnico regionale, si avvale del Servizio regionale della difesa del suolo e del dirigente di un ufficio del Servizio regionale della tutela dell'ambiente, utilizzando le strutture tecniche regionali. 4. Il Comitato tecnico regionale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: a) il dirigente del Servizio difesa del suolo che lo presiede e dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente, con funzioni di vice presidente; b) un dirigente dei seguenti Servizi: beni ambientali e naturali, produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura, pianificazione territoriale, o loro sostituti; c) tre funzionari dello Stato designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; d) cinque esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo nelle materie trattate nei piani di bacino, nominati dalla Giunta regionale, in modo che nell'ambito del Comitato siano comprese, fra le altre, le seguenti competenze specifiche: geologia, geomorfologia e idrogeologia, scienze forestali e pedologiche, scienze naturali, chimica ambientale e ingegneria idraulica. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina, salvo loro riconferma per una sola volta. 5. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione, salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio difesa del suolo. 7. Per la validita' delle adunanze del comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati. 8. Nei casi in cui appare opportuno in relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i tecnici degli enti locali interessati, nonche' il Segretario del Comitato tecnico provinciale di cui all'art. 10 della presente legge, competente per territorio. 9. La Giunta regionale puo' delegare, ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, il responsabile del servizio difesa del suolo a provvedere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dei comitati dell'autorita' di bacino di rilievo regionale.