Art. 9.
                     Comitato tecnico regionale
 
   1.  E'  istituito  il  Comitato  tecnico  regionale  quale  organo
tecnico-amministrativo dell'Autorita' di bacino.
   2. Il Comitato  tecnico  regionale,  previa  verifica  delle  fasi
attuative,  della sua elaborazione e della individuazione dei termini
operativi,  esprime  parere  sul  piano  di  bacino,  con   eventuale
richiesta di modifiche. Predispone altresi' il programma triennale di
intervento.
   3. Il Comitato tecnico regionale, si avvale del Servizio regionale
della  difesa  del  suolo  e del dirigente di un ufficio del Servizio
regionale  della  tutela  dell'ambiente,  utilizzando  le   strutture
tecniche regionali.
   4.  Il Comitato tecnico regionale e' nominato dal Presidente della
Giunta regionale ed e' composto da:
     a) il dirigente del Servizio difesa del suolo che lo presiede  e
dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente, con funzioni di vice
presidente;
     b)   un  dirigente  dei  seguenti  Servizi:  beni  ambientali  e
naturali,  produzioni  agricole  e  valorizzazione  dell'agricoltura,
pianificazione territoriale, o loro sostituti;
     c)  tre  funzionari  dello Stato designati uno dal Ministero dei
lavori pubblici, uno dal Ministero dell'ambiente e uno del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
     d)  cinque  esperti  di  elevato  livello  scientifico o tecnico
operativo nelle materie trattate nei piani di bacino, nominati  dalla
Giunta   regionale,  in  modo  che  nell'ambito  del  Comitato  siano
comprese, fra le altre, le seguenti competenze specifiche:  geologia,
geomorfologia   e  idrogeologia,  scienze  forestali  e  pedologiche,
scienze naturali, chimica ambientale  e  ingegneria  idraulica.  Essi
durano  in carica cinque anni dalla nomina, salvo loro riconferma per
una sola volta.
   5. La designazione dei componenti di  cui  alla  lettera  c)  deve
pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine
il   Presidente  della  Giunta  regionale  provvede  ugualmente  alla
costituzione, salvo l'integrazione con il pervenire delle  successive
designazioni.
   6.  Le  funzioni  di  segreteria sono svolte da un funzionario del
Servizio difesa del suolo.
   7. Per  la  validita'  delle  adunanze  del  comitato  tecnico  e'
necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati.
   8.  Nei  casi  in cui appare opportuno in relazione agli argomenti
trattati, il Presidente invita  alle  riunioni  del  Comitato,  senza
diritto  di voto, i tecnici degli enti locali interessati, nonche' il
Segretario del Comitato tecnico provinciale di cui all'art. 10  della
presente legge, competente per territorio.
   9.  La Giunta regionale puo' delegare, ai sensi dell'art. 92 della
legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, il responsabile  del  servizio
difesa  del suolo a provvedere in merito alle spese necessarie per il
funzionamento  dei  comitati  dell'autorita'  di  bacino  di  rilievo
regionale.